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Statuto delle studentesse e degli Studenti (d.p.r. 249/98)

Ottobre 1, 2008 · 1 Commento

Statuto Studenti con modifiche DPR 249-98 235-07 Pagina 1

“Statuto delle studentesse e degli studenti

della scuola secondaria”

DPR 24 giugno 1998, n. 249

Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della

scuola secondaria

(in GU 29 luglio 1998, n. 175)

modificato dal

DPR 21 novembre 2007, n. 235

Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente

della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle

studentesse e degli studenti della scuola secondaria

(in GU 18 dicembre 2007, n. 293)

(N.B. Le modifiche introdotte dal DPR 21/11/2007, n.235

sono evidenziate con sfondo giallo e carattere sottolineato)

Art. 1 (Vita della comunità scolastica)

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione delle

conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.

2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai

valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa

ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla

cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di

ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla

Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia fatta a New York il

20 novembre 1989 e con i principi generali dell’ordinamento italiano.

3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è

parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni

insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche

attraverso l’educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell’identità di genere,

del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il

raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all’evoluzione delle

conoscenze e all’inserimento nella vita attiva.

4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di

coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono,

quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e

culturale.

Art. 2 (Diritti)

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che

rispetti e valorizzi, anche attraverso l’orientamento, l’identità di ciascuno e sia aperta alla

pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell’apprendimento e valorizza le

inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un’adeguata informazione, la

possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare

iniziative autonome.

2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto

dello studente alla riservatezza.

3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la

vita della scuola.

4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I

dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano

con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di

programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di

criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre

diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di

autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a

migliorare il proprio rendimento.

5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull’organizzazione della scuola

gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere

chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione. Analogamente negli

stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati gli studenti della scuola

media o i loro genitori.

6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il

diritto di scelta tra le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative

offerte dalla scuola. Le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono

organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e

delle esigenze di vita degli studenti.

7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della

comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte

all’accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività

interculturali.

8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:

a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio

educativo-didattico di qualità;

b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di

iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;

c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio

nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;

d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a

tutti gli studenti, anche con handicap;

e) la disponibilità di un’adeguata strumentazione tecnologica;

f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.

9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l’esercizio del diritto di

riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.

10. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l’esercizio del diritto

di associazione all’interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti

singoli e associati a svolgere iniziative all’interno della scuola, nonché l’utilizzo di locali da

parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole

favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.

Art. 3 (Doveri)

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente

agli impegni di studio.

2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d’istituto, dei docenti, del

personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che

chiedono per se stessi.

3. Nell’esercizio dei loro diritti e nell’adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a

mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all’art.1.

4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate

dai regolamenti dei singoli istituti.

5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi

didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio

della scuola.

6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico e

averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Art. 4 (Disciplina)

1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comporta-menti che

configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell’articolo 3, al

corretto svolgimento dei rapporti all’interno della comunità scolastica e alle situazioni

specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il

relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.

2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del

senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità

scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale

ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.

3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni

disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna

infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del

profitto.

4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera

espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui personalità.

5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e

ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione

del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del

comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta

la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.

6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità

scolastica sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano

l’allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l’esclusione dallo

scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi sono

adottate dal consiglio di istituto.

7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere

disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai

quindici giorni.

8. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un

rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità

scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con

la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l’autorità giudiziaria, la scuola

promuove un percorso di recupero educativo che miri all’inclusione, alla

responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

9. L’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche

quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana

o vi sia pericolo per l’incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale

previsto dal comma 7, la durata dell’allontanamento è commisurata alla gravità del reato

ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il

disposto del comma 8.

9-bis. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di

violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un

elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento

responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l’anno scolastico, la

sanzione è costituita dall’allontanamento dalla comunità scolastica con l’esclusione dallo

scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei

casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell’anno scolastico.

9-ter. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere irrogate

soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma

che l’infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente

incolpato.

10. Nei casi in cui l’autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva

rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità

scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d’anno,

ad altra scuola.

11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d’esame sono

inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art. 5 (Impugnazioni)

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia

interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito

organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole

istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante eletto dagli studenti

nella scuola secondaria superiore e dai genitori nella scuola media, che decide nel termine

di dieci giorni. Tale organo, di norma, è composto da un docente designato dal consiglio di

istituto e, nella scuola secondaria superiore, da un rappresentante eletto dagli studenti e

da un rappresentante eletto dai genitori, ovvero, nella scuola secondaria di primo grado da

due rappresentanti eletti dai genitori, ed è presieduto dal dirigente scolastico.

2. L’organo di garanzia di cui al comma 1 decide, su richiesta degli studenti della scuola

secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano

all’interno della scuola in merito all’applicazione del presente regolamento.

3. Il Direttore dell’ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in

via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da

chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche

contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di

un organo di garanzia regionale composto per la scuola secondaria superiore da due

studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da

tre docenti e da un genitore designati nell’ambito della comunità scolastica regionale, e

presieduto dal Direttore dell’ufficio scolastico regionale o da un suo delegato. Per la scuola

media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori.

4. L’organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e

dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell’esame della

documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il

reclamo o dall’Amministrazione.

5. Il parere di cui al comma 4 è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di

decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l’organo di

cui al comma 3 abbia rappresentato esigenze istruttorie, il direttore dell’ufficio scolastico

regionale può decidere indipendentemente dall’acquisizione del parere. Si applica il

disposto di cui all’articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

6. Ciascun ufficio scolastico regionale individua, con apposito atto, le modalità più idonee

di designazione delle componenti dei docenti e dei genitori all’interno dell’organo di

garanzia regionale al fine di garantire un funzionamento costante ed efficiente dello

stesso.

7. L’organo di garanzia di cui al comma 3 resta in carica per due anni scolastici.

Art. 5-bis (Patto educativo di corresponsabilità)

1. Contestualmente all’iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la

sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di

corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel

rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.

2. I singoli regolamenti di istituto disciplinano le procedure di sottoscrizione nonché di

elaborazione e revisione condivisa, del patto di cui al comma 1.

3. Nell’ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, ciascuna

istituzione scolastica pone in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di

accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle

studentesse e degli studenti, del piano dell’offerta formativa, dei regolamenti di istituto e

del patto educativo di corresponsabilità.

Art. 6 (Disposizioni finali)

1. I regolamenti delle scuole e la carta dei servizi previsti dalle diposizioni vigenti in

materia sono adottati o modificati previa consultazione degli studenti nella scuola

secondaria superiore e dei genitori nella scuola media.

2. Del presente regolamento e dei documenti fondamentali di ogni singola istituzione

scolastica è fornita copia agli studenti all’atto dell’iscrizione.

3. È abrogato il capo III del R.D. 4 maggio 1925, n. 653.

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